Viaggiare ai tempi del Coronavirus non è più così scontato: sono tantissimi coloro che, sia che si tratti di impegni di lavoro sia di viaggi di piacere, hanno provveduto a cancellare le proprie prenotazioni in via precauzionale.
Ciò continua ad accadere non solo al nord Italia dove si sono concentrati i focolai ma anche al sud dove la situazione sembra essere maggiormente sotto controllo.
E se i diritti dei turisti sono chiari, quali sono invece quelli dei proprietari delle strutture ricettive e degli host e come possono far fronte alla crisi imposta dall’influenza partita dalla Cina che ha messo in ginocchio anche l’Italia?
Cancellazioni e Coronavirus: le soluzioni
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Le soluzioni potrebbero essere:
- accettare le cancellazioni e, per chi ha pagato in anticipo, predisporre il rimborso;
- Trattenere gli acconti (o caparre) già versati e rinunciare al saldo dell’importo
- Trasformare i soldi ricevuti in buoni senza scadenza
- Rimborsare per intero la somma incassata nel caso si tratti di persone provenienti dalle “zone rosse” con divieto di mobilità, coloro che sono obbligati alla quarantena per come disposto dalle autorità competenti in merito.
Cancellazioni e Coronavirus: Booking e AirBnb
A tal proposito, sono stati Booking ed AirBnb a dettare delle linee guida da seguire.
Infatti, la prima piattaforma, oltre a prevedere il rimborso per i viaggiatori dei Comuni della “zona rossa” (sia i residenti sia coloro che erano di passaggio nelle aree indicate), ha fatto presente che le strutture dovrebbero adeguarsi ed annullare qualsiasi costo di cancellazione (se previsto) per le prenotazioni effettuate fino al 14 marzo prossimo.
AirBnb ha rimodellato “termini e condizioni”, applicando un regolamento specifico secondo il quale è prevista la cancellazione gratuita per coloro i quali dimostrano – tramite invio di apposita documentazione – di essere impossibilitati a partire per contagio o perché transitati in zone considerate potenzialmente a rischio e, quindi, si ritrovano in quarantena.
Cancellazioni e Coronavirus: annullamento della prenotazione
Altro caso è quello dell’annuncio dell’annullamento della prenotazione deciso direttamente dal tour operator: qualora si dovesse trattare di scopi precauzionali il rimborso è a carico dell’organizzazione, in quanto in poche parole viene meno il servizio che avrebbe dovuto essere erogato.
Nel caso in cui, invece sia il viaggiatore ad annullare la prenotazione, il rimborso dovrà essere previsto solo ed esclusivamente nel caso in cui il servizio non venga erogato mentre, qualora dovesse svolgersi normalmente, chi lo ha disdetto non avrà diritto ad eventuale rimborso, salvo disposizioni contrattuali differenti.
Situazione ancora diversa per i tradizionali pacchetti turistici, le cancellazioni dei quali vengono disciplinate dal “Codice del Turismo”.
Secondo la normativa vigente, “in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che si verificano nelle destinazioni per cui è avvenuta la prenotazione […], il viaggiatore – prima dell’erogazione del servizio – può recedere dal contratto, non dovrà sostenere spese di recesso e avrà diritto al rimborso delle somme totali già versate, entro 14 giorni dalla data del recesso”.
Lo stesso articolo, però, specifica che “non è previsto alcun indennizzo supplementare”.